Il licenziamento di colf, badanti, baby sitter e governanti, prevede regole differenti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Il punto di partenza è il contratto individuale di assunzione redatto in forma scritta tra le parti, che prevede quali requisiti: la durata a tempo determinato o indeterminato, la mansione e relativo livello, il periodo di prova, l’orario di lavoro, la sede lavorativa, il trattamento economico, ecc..
La causa determinante la cessazione del rapporto di lavoro può essere:
- l’interruzione durante il periodo di prova, ove le parti possono recedere liberamente: in tal caso non è previsto obbligo di dare preavviso.
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- risoluzione consensuale di entrambe le parti nel chiudere il rapporto lavorativo. In tal caso non è previsto l’obbligo di preavviso, ma è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di chiedere la convalida della cessazione all’Inps;
- licenziamento; dimissioni; morte del lavoratore e del datore di lavoro.
Nel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro può recedere in qualsiasi momento, senza specificare il motivo. Infatti, il licenziamento di colf e badanti può avvenire “ad nutum”, ovvero, senza fornire alcuna motivazione. Tuttavia, nel mondo del lavoro è noto che la disciplina del licenziamento individuale può avvenire sia per giusta causa, che per giustificato motivo oggettivo e soggettivo. Conoscere le differenze di tali motivazioni di licenziamento in relazione al lavoro domestico è fondamentale, in quanto legate al riconoscimento del periodo di preavviso.
-Precisamente, tale periodo di preavviso è dovuto, per i contratti a tempo indeterminato, da parte del datore alla badante, solamente nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, invece, non è dovuto nel caso di licenziamento per giusta causa. Ne consegue che, nel caso di licenziamento illegittimo, alla badante spetta il pagamento di un’indennità di preavviso non concesso.
-La badante assunta con contratto a tempo determinato, (ad esempio, per sostituirne altra momentaneamente assente) invece, può essere licenziata prima della scadenza del termine indicato in contratto, solo per giusta causa (e non anche per giustificato motivo oggettivo e soggettivo), e senza il riconoscimento del termine di preavviso. Ne consegue che, nel caso di licenziamento illegittimo e dunque di risoluzione anticipata unilaterale, il lavoratore ha diritto a tutte le retribuzioni che avrebbe percepito qualora il rapporto di lavoro non si fosse interrotto.
Inoltre, il licenziamento può avvenire in forma scritta o in forma orale, tuttavia, in quest’ultimo caso su richiesta della badante, il datore di lavoro è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.
Ciò detto, vediamo cosa si intende per termine di preavviso e quali sono le differenze tra licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo.
Il termine di preavviso
Il termine di preavviso permette al lavoratore di avere il tempo necessario per trovarsi un altro impiego.
Il datore di lavoro, nell’effettuare il licenziamento deve rispettare il termine di preavviso, ovvero, un periodo di tempo che varia in base all’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro ed all’orario. Ciò significa che, il datore di lavoro deve consentire al lavoratore di svolgere la propria mansione durante i detti giorni di preavviso, garantendo anche la retribuzione. D’altra parte, il lavoratore, durante i giorni di preavviso deve regolarmente svolgere la propria mansione, potendo lasciare il lavoro solamente al termine di questo periodo.
Il termine di preavviso, è verificabile nel CCNL domestico relativo all’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro, ovvero:
1) per il rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali:
- sino a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
- oltre 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario;
2) per il rapporto di lavoro da 25 ore settimanali:
- sino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario;
- oltre 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario.
Se la badante usufruisce con la famiglia di un alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, o messo a disposizione dallo stesso, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, oppure, di 60 giorni di calendario per anzianità superiore ad un anno.
I termini di preavviso sono raddoppiati se il datore di lavoro intima il licenziamento prima del 31o giorno successivo al termine del congedo per maternità.
Se il periodo di preavviso non viene concesso al lavoratore, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità economica sostitutiva pari alla retribuzione spettante per il periodo di preavviso non concesso.
Giusta causa
Il licenziamento disciplinare per giusta causa è possibile in presenza di fatti così gravi da rendere impossibile ed in modo immediato la prosecuzione del rapporto di lavoro. Quindi, l’elemento soggettivo alla giusta causa è collegato al dolo o alla colpa gravissima. La gravità deve essere notevole e con ripercussioni sul lavoro tali da far venire meno la fiducia. Occorre valutare la gravità dei fatti addebitati, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze alle quali sono stati commessi e all’intensità dell’elemento intenzionale. Deve essere valutata la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione della fiducia sia tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. La giusta causa non prevede il riconoscimento del termine di preavviso. In presenza di una contestazione, spetta al datore la prova della giusta causa. Esempi sono:
- Furto sul luogo del lavoro;
- Violenza, minaccia o truffa all’anziano o al datore di lavoro ed ai suoi familiari;
- Assenza ingiustificata dal posto di lavoro attuata con dolo o colpa grave, solo se crea un grosso e grave danno all’organizzazione dell’azienda.
Giustificato motivo soggettivo
Il giustificato motivo soggettivo, ex art. 3, L. n. 604/1996, si prevede quando si è in presenza di “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali”. Nel codice civile, l’art. 1445, ammette la risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi un inadempimento “di non scarsa importanza”. Il giustificato motivo soggettivo, prevede per il lavoratore il diritto di ottenere il preavviso, ovvero, all’indennità di mancato preavviso. Vi è una minore gravità del comportamento del lavoratore, rispetto alla differente disciplina della giusta causa che prevede invece una maggiore gravità del comportamento.
Nel caso di giustificato motivo soggettivo rientrano le seguenti situazioni:
- Scarso rendimento lavorativo;
- Insubordinazione del dipendente verso i suoi superiori;
- Assenza ingiustificata prolungata per oltre quattro giorni consecutivi, colpa lieve;
- Ritardi ingiustificati sul luogo di lavoro;
- Il dar luogo a una rissa fuori dai reparti di lavorazione, ma comunque all’interno degli spazi aziendali
Giustificato motivo oggettivo
L’art. 3 della L. n. 604/1996, definisce il giustificato motivo oggettivo quando il licenziamento è determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
I casi di giustificato motivo oggettivo, sono:
- L’azienda chiude l’attività produttiva;
- Soppressione di quel determinato posto di lavoro;
- Morte dell’anziano che si accudisce;
- Anziano che viene affidato alle cure di una struttura;
- Innovazione tecnologica con introduzione di nuovi macchinari che necessitano di minori interventi umani;
- Outsourcing o affidamento di servizi a imprese esterne.
Licenziamento della badante in malattia
Inoltre, la badante non può essere licenziata durante il periodo di comporto per malattia, cioè durante il periodo in cui il contratto collettivo prevede la conservazione del posto per la lavoratrice.
Spetta alla badante convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
- per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, massimo 10 giorni di calendario complessivi nei 365 giorni dall’inizio della malattia;
- per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario complessivi nei 365 giorni dall’inizio della malattia;
- per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario complessivi nei 365 giorni dall’inizio della malattia.
Questi periodi vanno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente Asl.
-Inoltre, occorre riferire che:
È vietato il licenziamento discriminatorio della badante per motivi di sesso, di religione, di politica o di lingua.
Per quanto riguarda il licenziamento della badante durante la maternità, il CCNL prevede dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, che la badante non possa essere licenziata salvo che per giusta causa.
Il periodo di comporto è quel periodo di assenza sul posto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, che deve essere conservato al lavoratore. Detto periodo è stabilito dal CCNL Domestico. Decorso il periodo di conservazione del posto, il rapporto lavorativo prosegue a meno che il datore di lavoro decida di recedere dal contratto. In tal caso di licenziamento, è previsto l’obbligo del preavviso o il pagamento della corrispondente indennità di mancato preavviso. Il licenziamento intimato prima che sia decorso il comporto e motivato unicamente dal perdurare dello stato di malattia è nullo perché contrario a norme imperative (art. 2110 c.c.). Il licenziamento per superato periodo di comporto, prevede che il recesso non deve essere preceduto dalla contestazione disciplinare ed il datore di lavoro non deve provare l’esistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
In caso di morte del datore di lavoro, il rapporto può essere risolto. In tal caso, è previsto l’obbligo del preavviso o il pagamento della corrispondente indennità di mancato preavviso.
In caso di licenziamento (indipendentemente dal tipo di motivazione), al collaboratore domestico va pagata anche la liquidazione (Tfr).
Una volta formalizzato il licenziamento, il datore di lavoro lo deve comunicare obbligatoriamente all’INPS entro 5 giorni dall’effettiva cessazione. Nel caso di cessazione del contratto a tempo determinato, non occorre comunicarlo all’Inps.
Con l’interruzione del rapporto di lavoro, la colf o badante che non abbia trovato altra occupazione, potrà percepire l’indennità di disoccupazione Naspi.
Avv. Andrea Paglia