Legittimo il licenziamento della Badante-Colf in forma orale

Come riferito dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., del 1/11/2018, n. 23766, con riferimento al lavoro domestico, la legge espressamente prevede l’esenzione dall’applicazione dell’onere della forma scritta generalmente imposta per il licenziamento a pena di inefficacia.

Ciò significa che nella specifica ipotesi di rapporto di lavoro domestico, instaurato tra le parti nel rispetto del CCNL, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore in forma orale, in quanto non è necessaria la forma scritta come previsto dall’art. 2 della Legge 604/1966, novellato dall’art. 2 della Legge 108/1990. Detta normativa, prevede invece la forma scritta sotto pena di nullità del licenziamento nei casi diversi dal rapporto di lavoro domestico.

Avvocato Badanti, tuttavia, consiglia al datore di lavoro di comunicare al lavoratore la cessazione del rapporto in forma scritta, al fine di poter determinare in modo certo e documentato il rispetto del periodo di preavviso.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il reclamo proposto dalla sig.ra “A” avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di impugnazione del licenziamento orale intimatole nel gennaio 2013 dal sig. “B”, alle cui dipendenze aveva lavorato come collaboratrice domestica dal 2009 al 2013, con altresì il respingimento delle domande di condanna reintegratoria e risarcitoria.

Avverso tale decisione, la lavoratrice sig.ra “A”, ricorreva avanti la Suprema Corte di Cassazione, vedendosi rigettato il proprio ricorso.

I Giudici di legittimità, nel ritenere infondato il motivo di ricorso, hanno osservato che la denunziata violazione dell’obbligo di forma scritta del licenziamento è inconferente (non pertinente), posto che riguarda ipotesi diverse non ricorrenti nel caso di specie, relativo al lavoro domestico, per il quale è espressamente prevista l’esenzione dall’applicazione dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 I. 604/1966, come novellato dall’art. 2 I. 108/1990: con la conseguente inefficacia del licenziamento intimato in suo difetto.

Riferimenti normativi

Art. 2118 c.c.

Art. 2 L. 15.7.1966, n. 604, come novellato dalla L. 11.5.1990, n. 108

Orientamenti conformi

Cass. civ. 1 agosto 2007, n. 16955;

Cass. civ. 10 settembre 2012, n. 15106

 

Avv. Andrea Paglia

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