Secondo la Cassazione penale, sez. VI, 17.1.2013 – 28.2.2013, n. 9724 “Il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, sì da imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma altresì da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile”.
Ciò significa che, la badante commette il reato di maltrattamento, qualora nell’adempimento delle proprie funzioni lavorative con coscienza e volontà decide di sottoporre la persona che assiste, ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità dell’assistito. Inoltre, l’eventuale stato di malattia, fisica o psichica della vittima, accentua la gravità del reato di maltrattamento.
Nella specifica circostanza, una donna lavoratrice in qualità di badante con vitto ed alloggio, sia in primo grado che in secondo grado, veniva ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti commessi in pregiudizio di un disabile. Pertanto, secondo i Giudici, il comportamento tenuto dall’imputata nei confronti della persona affidata alla sua assistenza, vigilanza e cura veniva improntato a contegni di colpevole e continuativa umiliazione, tali da determinare nella persona offesa, in rapporto alla sua speciale condizione di difficoltà relazionale, uno stato di palese turbamento e di ingiustificata prostrazione e sofferenza.
Contro tale decisione di primo e secondo grado, la badante ricorreva per Cassazione, deducendo l’assenza della condotta di maltrattamento durante il periodo lavorativo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ritiene infondati i motivi del ricorso in Cassazione proposti dalla badante, però annulla la sentenza impugnata di Appello senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Tuttavia, è da sottolineare che, i giudici di Cassazione ritengono che la Corte d’Appello abbia correttamente individuato gli elementi dimostrativi dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti proprio nella peculiarità dei comportamenti, tenuti dalla badante, di disdicevole svilimento e indifferenza per le fondamentali esigenze di vita della persona offesa, nonché di costante trascuratezza e inutile virulenza autoritaria adottati verso il disabile, fino a determinare in quest’ultimo una radicale negativa trasformazione umorale ed emotiva e dello stesso benessere fisico e di immagine.
La Corte di Cassazione, pertanto, ribadisce che il reato di maltrattamenti è integrato non soltanto da specifici fatti commissivi direttamente opprimenti la persona offesa, sì da imporle un inaccettabile e penoso sistema di vita, ma altresì da fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni esistenziali e affettivi di una persona disabile.
Avv. Andrea Paglia